(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 2
                             marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 8  maggio  1904,  n.  368  (Regolamento  per
l'esecuzione del Testo Unico della legge 22  marzo  1900,  n.  195  e
della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi  e
dei terreni paludosi); 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica integrale); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale), e in particolare la parte III; 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova  disciplina
in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n.
69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998.  Abrogazione  della  legge
regionale n. 34/1994); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002, alla legge regionale n. 67/2003,  alla  legge  regionale  n.
41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla  legge  regionale  n.
65/2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale,  favorevole  con  condizioni,  della
Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del  14  dicembre
2015; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. La modifica della legge regionale n. 79/2012 si rende necessaria
in  conseguenza  del  trasferimento  alla  Regione  delle   ftinzioni
provinciali in materia di difesa del suolo di cui al punto  2)  della
lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2015; 
  2. In particolare,  viene  meno  la  necessita'  di  garantire  una
rappresentanza  delle   province   all'interno   dell'assemblea   del
consorzio (con conseguente rideterminazione della  sua  composizione)
nonche' la necessita' di  prevedere  l'obbligatorio  avvalimento  dei
consorzi di bonifica nell'esercizio delle  funzioni  oggi  trasferite
alla Regione, la quale si  riserva  comunque  tale  facolta',  previa
stipula di' convenzione; 
  3. Al fine di rendere omogenee ed uniformi su tutto  il  territorio
regionale le modalita' per l'espletamento delle elezioni degli organi
consortili, le suddette modalita' sono disciplinate con  regolamento,
ivi  compresa  la  disciplina  delle  modalita'  telematiche  di  cui
all'art. 10, comma 8; le cause di ineleggibilita', incompatibilita' e
decadenza sono disciplinate con legge; 
  4. In relazione ai bilanci dei consorzi di  bonifica,  al  fine  di
garantire  uno  snellimento  delle  procedure  e  al   contempo   una
valutazione degli  stessi  da  parte  di  organismi  certificati,  si
prevede che le certificazioni avvengano sulla  base  delle  direttive
approvate dalla Giunta regionale per  l'armonizzazione  e  l'uniforme
redazione dei bilanci preventivi e di esercizio e i connessi principi
contabili; 
  5. Al fine di assicurare azioni organiche, nonche' la funzionalita'
operativa e un'adeguata gestione  delle  attivita'  di  bonifica  nei
territori toscani  ricadenti  nei  comprensori  interregionali,  sono
state previste specifiche ed ulteriori forme di' collaborazione tra i
consorzi interessati rispetto a quelle gia' individuate con le intese
stipulate tra le regioni interessate; 
  6. Si rende, altresi', necessario poter conferire,  previa  stipula
di convenzione, la possibilita' ai consorzi di' operare anche  al  di
fuori del proprio comprensorio di  riferimento,  in  particolare  nel
comprensorio interregionale, per lo svolgimento di attivita' che  non
siano di competenza del consorzio interregionale ma siano  necessarie
al fine di salvaguardare gli interventi e  le  attivita'  svolte  nel
.comprensorio del consorzio di bonifica  regionale.  In  tal  caso  i
costi delle suddette attivita' sono  finanziati  interamente  con  le
risorse pubbliche; 
  7. Si rende necessario modificare la delimitazione di due  consorzi
di bonifica, in particolare per i Comuni di Badia Tedalda e Sestino e
il comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord.  Gli  effetti
di tale  modifica  dei  comprensori  decorrono  dall'indizione  delle
successive elezioni per il  rinnovo  degli  organi  dei  consorzi  di
bonifica, in modo tale che gli abitanti dei  sopra  citati  territori
partecipino alle elezioni dei  nuovi  organi  del  consorzio  di  cui
faranno parte. Con riferimento ai Comuni di Badia Tedalda  e  Sestino
si tratta di adeguare quanto gia' previsto con  l'art.  34-bis  della
legge regionale n.79/2012; 
  8.  Le  altre  modifiche  alla  legge  regionale  n.  79/2012  sono
conseguenti alla istituzione della conferenza per la difesa del suolo
di cui all'art. 4 della legge regionale n.  80/2015  in  sostituzione
della conferenza permanente per la difesa del suolo  di  cui  di  cui
all'art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998,  abrogata  dalla
medesima legge regionale n. 80/2015; 
  9. Si e' reso necessario apportare modifiche alla  legge  regionale
n. 80/2015 al  fine  di  rendere  omogeneo  su  tutto  il  territorio
regionale lo  svolgimento  della  manutenzione  straordinaria  e  del
pronto intervento idraulico su tutto il  reticolo  idrografico  e  di
gestione individuato ai sensi dell'art.  22,  comma  2,  lettera  e),
della legge regionale n. 79/2012 nonche' delle opere  idrauliche  di'
seconda, terza, quarta e quinta categoria, prevedendo che  le  stesse
siano esercitate direttamente dalla Regione; 
  10. E' necessario  garantire  l'entrata  in  vigore  urgente  della
presente legge, in considerazione della riaequisizione delle funzioni
provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 79/2012 
 
  1. Il punto 9 del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012,
n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche
alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge  regionale  n.  91/1998.
Abrogazione della legge regionale n.34/1994) e' abrogato. 
  2. Al punto 10 del preambolo della  legge  regionale  n.79/2012  la
parola «annuale» e' sostituita dalla seguente: «operativo». 
  3. Al punto 11 del preambolo della  legge  regionale  n.79/2012  la
parola «annuale» e'  sostituita  dalla  seguente:  «operativo»  e  le
parole: «indirizzi e obiettivi del  piano  ambientale  ed  energetico
regionale  (PAER)»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «atti   di
pianificazione regionale».