(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 2 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III; Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. La modifica della legge regionale n. 79/2012 si rende necessaria in conseguenza del trasferimento alla Regione delle ftinzioni provinciali in materia di difesa del suolo di cui al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2015; 2. In particolare, viene meno la necessita' di garantire una rappresentanza delle province all'interno dell'assemblea del consorzio (con conseguente rideterminazione della sua composizione) nonche' la necessita' di prevedere l'obbligatorio avvalimento dei consorzi di bonifica nell'esercizio delle funzioni oggi trasferite alla Regione, la quale si riserva comunque tale facolta', previa stipula di' convenzione; 3. Al fine di rendere omogenee ed uniformi su tutto il territorio regionale le modalita' per l'espletamento delle elezioni degli organi consortili, le suddette modalita' sono disciplinate con regolamento, ivi compresa la disciplina delle modalita' telematiche di cui all'art. 10, comma 8; le cause di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza sono disciplinate con legge; 4. In relazione ai bilanci dei consorzi di bonifica, al fine di garantire uno snellimento delle procedure e al contempo una valutazione degli stessi da parte di organismi certificati, si prevede che le certificazioni avvengano sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio e i connessi principi contabili; 5. Al fine di assicurare azioni organiche, nonche' la funzionalita' operativa e un'adeguata gestione delle attivita' di bonifica nei territori toscani ricadenti nei comprensori interregionali, sono state previste specifiche ed ulteriori forme di' collaborazione tra i consorzi interessati rispetto a quelle gia' individuate con le intese stipulate tra le regioni interessate; 6. Si rende, altresi', necessario poter conferire, previa stipula di convenzione, la possibilita' ai consorzi di' operare anche al di fuori del proprio comprensorio di riferimento, in particolare nel comprensorio interregionale, per lo svolgimento di attivita' che non siano di competenza del consorzio interregionale ma siano necessarie al fine di salvaguardare gli interventi e le attivita' svolte nel .comprensorio del consorzio di bonifica regionale. In tal caso i costi delle suddette attivita' sono finanziati interamente con le risorse pubbliche; 7. Si rende necessario modificare la delimitazione di due consorzi di bonifica, in particolare per i Comuni di Badia Tedalda e Sestino e il comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Gli effetti di tale modifica dei comprensori decorrono dall'indizione delle successive elezioni per il rinnovo degli organi dei consorzi di bonifica, in modo tale che gli abitanti dei sopra citati territori partecipino alle elezioni dei nuovi organi del consorzio di cui faranno parte. Con riferimento ai Comuni di Badia Tedalda e Sestino si tratta di adeguare quanto gia' previsto con l'art. 34-bis della legge regionale n.79/2012; 8. Le altre modifiche alla legge regionale n. 79/2012 sono conseguenti alla istituzione della conferenza per la difesa del suolo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 80/2015 in sostituzione della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui di cui all'art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998, abrogata dalla medesima legge regionale n. 80/2015; 9. Si e' reso necessario apportare modifiche alla legge regionale n. 80/2015 al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio regionale lo svolgimento della manutenzione straordinaria e del pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012 nonche' delle opere idrauliche di' seconda, terza, quarta e quinta categoria, prevedendo che le stesse siano esercitate direttamente dalla Regione; 10. E' necessario garantire l'entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riaequisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 79/2012 1. Il punto 9 del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n.34/1994) e' abrogato. 2. Al punto 10 del preambolo della legge regionale n.79/2012 la parola «annuale» e' sostituita dalla seguente: «operativo». 3. Al punto 11 del preambolo della legge regionale n.79/2012 la parola «annuale» e' sostituita dalla seguente: «operativo» e le parole: «indirizzi e obiettivi del piano ambientale ed energetico regionale (PAER)» sono sostituite dalle seguenti: «atti di pianificazione regionale».